Clausole di esclusione
Scopri quali sono le clausole di esclusione del regime forfettario!
Nel 2020 il Regime Forfettario ha subito delle modifiche rispetto agli anni precedenti.
Le clausole di esclusione del regime forfettario sono di seguito esposte:
– non possono accedere al regime forfettario i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini iva (per esempio regime del margine);
– i soggetti non residenti in Italia, tranne alcune casistiche specifiche;
– i contribuenti che svolgono come attività, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
– i contribuenti che partecipano ad attività di impresa, arti o professioni che possiedono quote in società a responsabilità limitata o di persone o partecipano ad associazioni professionali, la cui attività possa essere direttamente o indirettamente assimilabile all’attività svolta in forma individuale;
– i contribuenti che hanno percepito, nell’anno precedente l’apertura della partita iva, redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilabili di importo superiore a 30.000 euro;
– i contribuenti che fatturano all’ex datore di lavoro in via prevalente.
Qualora si verifichi nell’anno in cui si apre la partita iva un evento che si configura come clausola ostativa al regime forfettario, dall’anno successivo si decadrà dal regime stesso e bisognerà accedere al regime ordinario con applicazione dell’iva per le imprese, mentre con applicazione di iva e ritenute per i professionisti.